Art. 2.

      1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
      2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati

 

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promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operano in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti o gruppi politici, agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario.